Potete scaricare QUI il testo del D.lgs del 03.08.2018 n. 105, pubblicato in G.U. del 10.9.2018 n. 210 e contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed è entrato in vigore l’11 settembre 2018.
Tra le principali modifiche e integrazioni previste dal suddetto decreto è opportuno segnalare:
- La proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a febbraio);
- la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art. 26);
- i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato;
- nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
- indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 – Art. 35 dlgs 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.